Coronavirus: ordinanza 3-2020 Regione Liguria
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza numero 3/2020
Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
Size 1.30 MB Downloaded 430 times Last Updated 24 Ottobre 2020 SCARICA L’ORDINANZA
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in forza del quale il
Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere
contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o
a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità
pubblica e Polizia veterinaria;
VISTA l’ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero
della Salute, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/02/2020, che, tra l’altro, fa
obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la
misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattrodici, agli
individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia
infettiva diffusiva COVID-19;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22 febbraio 2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di
infezione da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019″, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone all’art. 3 comma 2, che le
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del
contagio;
VISTA l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del
Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio
e di gestione dell’emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27
febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure
di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID — 19″
Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID — 19″ e, in particolare, l’art. 35, il quale
esclude la possibilità di emanazione
delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l’inefficacia
di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre
nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
ATTESO CHE il D.P.C.M. 1.03.2020 individua la
provincia di Savona nell’allegato 2 e pertanto la ricomprende tra le aree
sottoposte ai provvedimenti di cui all’art. 2 stesso D.P.C.M.;
RILEVATO
CHE il territorio della Regione Liguria con esclusione della Provincia di
Savona rientra nell’ambito delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del più
volte citato D.P.C.M. 01 marzo 2020;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:
la provincia di Savona, collocata nell’allegato 2 del D.P.C.M. 1.03.2020, presenta tuttora una situazione, relativa alla diffusione di COVID — 19, di permanenza di focolai significativi; la mobilità di studenti residenti in tale Provincia verso istituti scolastici e di formazione siti in aree limitrofe debba essere ancora limitata, al fine di garantire un più efficace contenimento di contatti; che resta ferma la necessità di garantire, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private e agli organismi formativi accreditati, i tempi tecnici per consentire l’adeguamento alle misure stabilite dal più volte citato D.P.C.M. 1.03.2020, nonché per la disinfezione dei locali;
RITERNUTO PERTANTO:
ferma restando l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del D.P.C.M.
01 marzo 2020 nel territorio della Provincia di Savona, di disporre la
prosecuzione della sospensione su tutto il restante territorio della Regione
Liguria dei servizi educativi, sia pubblici che privati, dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private a decorrere
dalle ore 00.00 del 4 marzo 2020 fino alle ore 24.00 dell’8 marzo 2020;
che le predette disposizioni si applicano anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di Istruzione Tecnica Superiore (l TS), in quanto facenti parte del sistema educativo di istruzione e formazione, a qualsiasi corso di formazione professionale, in quanto attività assimilabile e ai tirocini curriculari; sono esclusi dalla sospensione i tirocini extra curriculari in quanto trattasi di attività ad accesso individuale, senza formazione in aula; si precisa altresì che la sospensione delle attività degli Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) è esclusa laddove i competenti organi valutino che la sospensione stessa sia gravemente pregiudizievole per il ciclo di studi in essere.
RITENUTO di confermare tutte le altre disposizioni
recate dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 1.03.2020;
RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema
necessità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati a
tutela dell’Igiene e della Sanità pubblica;
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
- Ferma
restando l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del d.P.C.M. 01 marzo
2020 nel territorio della Provincia di Savona, la prosecuzione della
sospensione su tutto il restante territorio della Regione Liguria dei servizi
educativi, sia pubblici che privati, dell’infanzia e delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado
pubbliche e private a decorrere dalle ore 00.00 del 4 marzo 2020 fino alle ore 24.00 dell’8
marzo 2020; le predette disposizioni si applicano anche ai percorsi di
istruzione e formazione professionale (leFP) e di Istruzione Tecnica Superiore
(lTS), a qualsiasi corso di formazione professionale e ai tirocini curriculari;
sono esclusi dalla sospensione i tirocini extra curriculari; limitatamente agli
Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la sospensione delle attività è
esclusa laddove i competenti organi valutino che essa sia gravemente
pregiudizievole per il ciclo di studi in essere. - Sono
confermate tutte le altre disposizioni recate dall’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n. 2 dell’I marzo 2020.
E’ fatta riserva di chiedere al Governo la
possibilità di modificare le collocazioni territoriali ad evidenze
epidemiologiche che si dovessero evidenziare.
Manda
Ai Sindaci dei Comuni liguri
Ai Prefetti per quanto di competenza
Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema
Sanitario Regionale per l’esecuzione
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della
Regione Liguria.
Genova, il 3 marzo 2020