Coronavirus: ordinanza 4-2020 Regione Liguria
L’ordinanza 4-2020 emanata dalla Regione Liguria
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Oggetto: ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in forza del quale il
Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere
contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o
a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità
pubblica e Polizia veterinaria;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri con la
quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero
della Salute, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/02/2020, che, tra l’altro, fa
obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la
misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattrodici, agli
individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia
infettiva diffusiva COVID-19;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22 febbraio 2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di
infezione da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone all’art. 3
comma 2, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure
di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del
contagio;
VISTA l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del
Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio
e di gestione dell’emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27
febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure
di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID —
19″
VISTO il D.L 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID — 19″;
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 emanato allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19, nella
Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia,
Asti, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli e Alessandria;
RITENUTO di dover dettare disposizioni attuative del DPCM 8 marzo 2020 con particolare riferimento all’art. 1 e di stabilire ulteriori misure atte a facilitare il contrasto alla diffusione del COVID-19 e al potenziamento delle funzioni assistenziali ritenute necessarie;
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA:
1 tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Liguria dalle ore 00:00 del 24 febbraio 2020, e non vi siano residenti, provenienti dai territori della Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria, i cui spostamenti verso il territorio ligure e dal territorio ligure non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’art. 1, lett. a), b) e c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.
2 i predetti soggetti hanno l’obbligo di segnalare, a partire dalle ore 14,00 del 9 marzo 2020, la propria presenza in Liguria ed il relativo domicilio alla casella di posta elettronica sonoinliguria@regione.liguria.it , ovvero di darne comunicazione ai numeri telefonici 0105485767 e 0105488679 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00;
3 ai titolari delle strutture turistico ricettive e ai proprietari/detentori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico della Regione Liguria di cui alla l.r. 12 novembre 2014 n. 32 è fatto divieto di ospitare soggetti nei confronti dei quali si applichino le limitazioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza, che richiama l’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
STABILISCE CHE:
a) ai fabbisogni, anche di personale, necessari per far fronte al punto n. 2 si farà fronte con successivo provvedimento.
b) sono fatte salve tutte le prescrizioni richiamate in premessa sia statali, sia regionali.
c) la presente Ordinanza ha efficacia fino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020, fatte salve diverse determinazioni assunte dallo Stato e/o dalla Regione Liguria.
Stabilisce altresì che:
nelle more dell’adozione del d.l. adottato dal consiglio dei Ministri nella seduta del 6 marzo 2020 trovano immediata applicazione le misure di cui al Capo l, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, IO, 11, al Capo Il, artt. 15, 16, 17; l’efficacia della presente disposizione verrà meno con la pubblicazione del predetto d.l. in G.U..