Coronavirus: ordinanza 2-2020 Regione Liguria
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza numero 2/2020
Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
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Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
VISTA l’ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/02/2020, che, tra l’altro, fa obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattrodici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTA l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell’emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID — 19”
ATTESO CHE il d.P.C.M. di cui al precedente alinea individua la provincia di Savona nell’allegato 2 e pertanto la ricomprende tra le aree sottoposte ai provvedimenti di cui all’art. 2 stesso d.P.C.M.;
RILEVATO CHE: il territorio della Regione Liguria con esclusione della Provincia di Savona rientra nell’ambito delle disposizioni di cui agli artti 3 e 4 del più volte citato d.P.C.M. 01 marzo 2020;
RITENUTO necessario dover dettare specifiche disposizioni con riguardo alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Università, alle residenze universitarie nonché alla partita di calcio di serie A Sampdoria Verona prevista a Genova per il 2 marzo 2020;
RITENUTO IN PARTICOLARE CHE: relativamente alle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private sono necessari tempi tecnici per garantire l’adeguamento alle misure stabilite dal più volte citato d.P.C.M. nonché per la sanificazione dei locali e quantificate in 48 ore a decorrere dalle ore 00.00 del 2 marzo 2020;
relativamente alle Università pubbliche e private, in
ragione delle provenienze degli studenti dalle Aree individuate dall’allegato 2
del d.P.C.M. 01 marzo 2020, si rende necessaria confermare la sospensione
dell’attività già in atto fino alle ore 24.00 del 8 marzo 2020, fatte salve le
attività la cui sospensione venga valutata gravemente pregiudizievole del ciclo
di studi da parte dei competenti organi universitari; detta disposizione si
applica anche ai tirocini ma non ai medici in formazione specialistica;
per quanto attiene le residenze universitarie i relativi
ingressi siano da inibire fino alle ore 24.00 del 8 marzo 2020;
in considerazione del previsto afflusso di pubblico,
sentito il Sindaco di Genova, la partita di calcio di serie A Sampdoria –
Verona prevista a Genova per i l 2 marzo 2020 debba essere giocata “a
porte chiuse”;
CONSIDERATO il testo dell’art. 4 lett c) del d.P.C.M., non è richiesto il certificato medico per la riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie non infettive;
RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e della Sanità pubblica;
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
- Ferma restando l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del d.P.C.M. 01 marzo 2020 nel territorio della Provincia di Savona, la sospensione su tutto il restante territorio della Regione Liguria dei servizi educativi, sia pubblici che privati, dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private a decorrere dalle ore 00.00 del 2 marzo 2020 fino alle ore 24.00 del 3 marzo 2020;
- Ferma restando l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del d.P.C.M. 01 marzo 2020 nel territorio della Provincia di Savona, la prosecuzione della sospensione dell’attività delle Università pubbliche e private già in atto fino alle ore 24.00 del 8 marzo 2020; fatte salve le attività la cui sospensione venga valutata gravemente pregiudizievole del ciclo di studi da parte dei competenti organi universitari;
- Le disposizioni di cui al punto 2 si applicano anche ai tirocini ma non ai medici in formazione specialistica;
- I nuovi ingressi e comunque gli accessi alle residenze universitarie sono inibiti fino alle ore 24.00 del 8 marzo 2020;
- La partita di calcio di serie A Sampdoria – Verona prevista a Genova per il 2 marzo 2020, sarà giocata nella modalità “a porte chiuse”.
- Non è richiesto il certificato medico per la riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie non infettive;
E’ fatta riserva di chiedere al Governo la possibilità di modificare le collocazioni territoriali ad evidenze epidemiologiche che si dovessero evidenziare.
Manda
Ai Sindaci dei Comuni liguri
Ai Prefetti per quanto di competenza
Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario
Regionale per l’esecuzione
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della
Regione Liguria.
Genova, il 1 marzo 2020
GIOVANNI TOTI